Si informano tutti i beneficiari dei Progetti Ritornare a Casa Plus e dei Piani Personalizzati relativi alla Legge 162/98 che, a seguito delle recenti disposizioni dell’Ispettorato del Lavoro, la Regione Sardegna ha comunicato che il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per i lavoratori assunti nei progetti di assistenza non può essere anticipato ogni mese perché risulterebbe essere una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute dal punto di vista fiscale e contributivo, così come meglio esplicitato nella seguente nota (Prot. uscita n. 15249 del 27/06/2025):
“A seguito delle recenti note dell'Ispettorato del lavoro in merito all’anticipazione mensile del trattamento di fine rapporto, sono pervenute numerose richieste di chiarimenti da parte delle amministrazioni comunali in merito alla consolidata prassi di riportare nella busta paga mensile anche la quota in dodicesimi del TFR al fine della rendicontazione dei principali interventi socio assistenziali. Sul punto si deve preliminarmente ricordare che le richiamate note dell'Ispettorato del lavoro hanno sostanzialmente ribadito la mancanza di legittimità dell’anticipazione mensile del TFR in busta paga, in quanto la stessa costituirebbe una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo. Nel rinviare a quanto disposto dalla normativa nazionale e dagli atti applicativi degli enti statali competenti per materia, si evidenzia che l’art. 2120 del codice civile individua i criteri di calcolo del TFR e disciplina le condizioni in presenza delle quali, su richiesta del lavoratore, può essere anticipato il trattamento di fine rapporto, rinviando alla contrattazione collettiva o ai patti individuali l’introduzione di condizioni di miglior favore. In questo senso l’art. 41 del vigente CCNL del lavoro domestico prevede che i datori di lavoro anticipino, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il TFR nella misura massima del 70% di quanto maturato. La summenzionata quota di TFR, nella misura massima del 70% di quanto maturato, anticipata dal datore di lavoro a richiesta del lavoratore, potrà quindi essere correttamente rendicontata e rimborsata a valere sull’importo del finanziamento annualmente riconosciuto”.
Poiché secondo il contratto Nazionale domestico art. 41, il datore di lavoro può anticipare il TFR per una quota massima pari al 70% di quanto maturato nell’anno la quota di TFR può essere inserita nella rendicontazione una sola volta all’anno e per un massimo del 70%, su specifica richiesta del lavoratore al datore di lavoro, da allegare alle pezze giustificative e sarà rimborsata a valere sull’importo del finanziamento annualmente riconosciuto.
Si invitano tutti i beneficiari dei Progetti Ritornare a Casa e dei Piani Personalizzati Legge 162/98 a rivolgersi al proprio consulente per adeguare il contratto e le buste paga del dipendente assunto.
Si specifica che, visti i tempi ristretti e per venire incontro alle esigenze degli utenti, per le buste paga di luglio già pervenute al protocollo del Comune di Ozieri, non potrà essere rimborsata la quota mensile del TFR, qualora fosse indicata in busta paga, procedendo quindi alla relativa decurtazione.
A decorrere dal mese di agosto, le buste paga trasmesse al comune, contenenti differenti indicazioni, saranno considerate irricevibili e non saranno considerate valide al fine della liquidazione del rimborso.
Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare i seguenti recapiti telefonici:
Per i Piani Personalizzati - Legge 162/98:
- 079/781259 – Dott.ssa Simona Crespi
- 079/781260 - Dott.ssa Francesca Scodino – Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Per i Progetti Ritornare a Casa Plus
- 079/781277-72 – Dott.ssa Anna Chiara Manca - Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Il Responsabile del Servizio 2.2
Servizi alla Persona
Dott.ssa Alessandra Zoroddu