Per operatori del proprio ingegno si definiscono le persone fisiche che realizzano in modo non professionale (cioè non realizzate in serie, non classificabili come opere d’arte e vendute direttamente ai privati ), opere di modico valore di cui all’art. 4 comma 2 lettera h) del D.lgs 114/1998:
- derivanti dall’impiego prevalente del lavoro manuale
- che sono il frutto della propria creatività e ingegno, a valenza artistica e/o innovativa
Il carattere creativo deve essere inteso come una novità in riferimento alle preesistenti creazioni, anche se di genere diverso, ed originalità rispetto al contributo dell’autore. L’opera dell’ingegno dovrà essere costituita esclusivamente da elementi di non facile riproducibilità in modo seriale e su larga scala, senza vincolo di subordinazione e senza l’ausilio di una stabile organizzazione di mezzi, per esporle, venderle o scambiarle occasionalmente (senza il requisito della professionalità ed abitualità che connotano un 'attività d'impresa) durante manifestazioni, feste, sagre paesane o mercati periodici.
L'operatore del proprio ingegno può partecipare ai mercati nei quali è prevista espressamente la sua partecipazione e non può partecipare, senza partita iva, a mercati, fiere o altre concessioni di posteggi riservati agli operatori professionali, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), in cui attestano "di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere dell’ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa secondo quanto disposto dell’art.4, comma 2, lettera H del D.Lgs 114/98”.