Ordinanza antincendio anno 2025

Si avvisa la cittandinanza che è stata emanata l'ordinanza antincendio per l'annualità 2025.

Data:

07 mag 2025

Tempo di lettura:

4 min

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Descrizione

IL SINDACO

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025 che impartisce specifiche linee di indirizzo per l’aggiornamento del piano regionale di previsione , prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi . Aggiornamento anno 2025;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.17/53 del 04 Maggio 2023, con oggetto “Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendio 2023/2025 , in attuazione all’art. 3 comma 3 lett. f ) della legge 21/11/2000 n. 353( Legge quadro in materia di incendi boschivi) e della legge Regionale n. 8 del 27 Aprile 2016 ( Legge forestale della Sardegna), concernente il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi;

PRESO ATTO che, ai sensi della citata deliberazione, dal 01 giugno al 31 ottobre 2025, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”;
VISTI gli artt. 12 e seguenti delle prescrizioni regionali antincendio, allegate alla citata deliberazione, che dettano norme di prevenzione rivolte ai proprietari e conduttori di terreni confinanti con le aree pubbliche, nonché agli esercenti di pubblici servizi;

RILEVATA la presenza, lungo le strade pubbliche ricadenti nel Comune di Ozieri, di rovi e sterpaglie che fuoriescono dalla proprietà private e di aree infestate da erbacce;

ACCERTATO, inoltre, che nel centro abitato e nelle frazioni di Chilivani e San Nicola i cortili di pertinenza delle abitazioni e le aree incolte, possono dar luogo ad incendi se non sono eseguite le operazioni di pulizia e decespugliamento;

CONSIDERATO che tali situazioni possono rappresentare un grave pericolo per l’incolumità pubblica in quanto incrementano, con l’alta temperatura della stagione estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

RITENUTO di adottare, ai fini preventivi, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro sugli incendi boschivi”;

VISTO l’allegato D della L.R. 27 Aprile 2016 n. 8 concernente il “PRONTUARIO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE”;

VISTA la Legge del 24/11/1981 n. 689;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

O R D I N A

1) Entro il termine del 01 giugno 2025:

a) i proprietari e/o conduttori di terreni, giardini e cortili, appartenenti a qualunque categoria di uso del suolo, sono tenuti a ripulire da rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, l’area limitrofa a strade pubbliche ubicate nel centro abitato di Ozieri e nelle Frazioni di Chilivani e San Nicola e a realizzare una fascia protettiva di almeno 3 (tre) metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze; tale fascia di protezione deve essere realizzata anche in prossimità delle recinzioni comunque costituite.

b) I proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero del bestiame, di larghezza non inferiore a 10 (dieci) metri;

c) I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 (tre) metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicenti la viabilità;

d) i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui alle aree boscate definite all’art. 2, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 (cinque) metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e conduttori di terreni siti nelle aree urbane devono realizzare, lungo tutto il perimetro e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 (cinque metri);

f) i rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, di foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

g) I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° Giugno hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 (dieci metri), libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta del materiale stoccato.

h) L’A.N.A.S. S.p.A., le Amministrazioni ferroviarie, le Province, i Consorzi industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il 1° Giugno al taglio di fieno e sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 (tre) metri, ovvero qualora di larghezza inferiore dell’intera pertinenza.

i) Le amministrazioni locali e i gestori delle reti idriche pubbliche, potabili e irrigue, sono tenuti a rendere accessibili e disponibili gli idranti ubicati lungo la viabilità nei rispettivi territori di competenza, per il rifornimento degli automezzi antincendi terrestri.

j) gli enti proprietari delle strade nel territorio comunale provvedono alla rimozione, all’avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;

2) Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di pericolo di incendio compreso dal 01 giugno al 31 ottobre 2025;

3) Nel periodo di “elevato pericolo di incendio” :

E’ VIETATO:

a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocare l’accensione;

b) smaltire braci;

c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;

d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature:

SANZIONI

1) Sono punite a norma dell’art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000 n. 353(come modificata dal D.L. 08/09/2021 n. 120 convertito con modifiche nella Legge 08/11/2021 n. 155) che prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a Euro 50.000,00, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni inserite nell’allegato D.

L’Amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree sostituendosi ai proprietari/conduttori addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.
Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte con l’allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/48 del 29/01/2025.

DISPONE

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

Della vigenza del presente provvedimento ne sarà data altresì notizia mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale e ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il Corpo di Polizia Locale, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, le Forze dell’Ordine, il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e la Compagnia Barracellare e tutti i soggetti incaricati della vigilanza ambientale sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

  • Copia del presente provvedimento è trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute e precisamente:
  • al Corpo di Polizia Locale:
  • alla Compagnia dei Carabinieri di Ozieri;
  • al Commissariato di P.S.;
  • al Comando Raggruppamento Forestale e di Vigilanza Ambientale di Ozieri;
  • al Comando Distaccamento Vigili del Fuoco di Ozieri;
  • alla Compagnia Barracellare di Ozieri;
  • al Settore Comunale Lavori Pubblici;

Contro il presente provvedimento può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO

Avv. Peralta Marco

Persone

Allegati

A cura di

Ufficio Manutenzioni e Decoro Urbano

Via Vittorio Veneto 11, Ozieri, Sassari, Sardegna, 07014, Italia

Telefono: 079781212
Email: manutenzioni@comune.ozieri.ss.it

Luoghi

Città di Ozieri

Via Vittorio Veneto, Ozieri, Sassari, Sardegna, 07014, Italia

Email: protocollo@comune.ozieri.ss.it
PEC: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it

Pagina aggiornata il 07/05/2025