Multe e ricorsi - Sanzioni Amministrative e pagamenti

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Pagamento sanzioni al Codice della Strada

Descrizione

Pagamento sanzioni al Codice della Strada

L'accertamento di violazione (l'avviso trovato sul parabrezza dell'autovettura) non costituisce contestazione o notificazione di un verbale, ma può essere considerato l'inizio del procedimento sanzionatorio a carico del proprietario del proprietario del veicolo. Questo avviso può essere pagato, entro 5 giorni dalla data di accertamento, senza aggravio di spese nella misura del minimo edittale ridotto del 30%, trascorso tale termine il verbale sarà notificato alla residenza del proprietario del veicolo, con l'aggiunta delle spese di procedura e le spese di notifica.

Avverso l'accertamento non è possibile proporre ricorso che sarà proponibile solamente dopo la notifica del verbale. Prima di effettuare il pagamento è necessario verificare che i dati riportati sull'avviso di violazione corrispondano: data dell'accertamento, targa e tipo del veicolo.

Pagamento su verbale notificato o contestato direttamente sul posto

Quando il verbale di contestazione è notificato tramite posta o contestato direttamente da parte dell'agente operante, può essere pagato dal primo al quinto giorno in misura ridotta con lo sconto del 30%, dal sesto al sessantesimo giorno dalla notifica per una somma pari al minimo della sanzione prevista, devono essere aggiunte le spese di notifica e quelle di procedura, se indicate. Sempre nel termine di 60 giorni dalla data di notifica del verbale, se non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, può essere proposto il ricorso al Prefetto o in alternativa entro 30 giorni dalla notifica del verbale al Giudice di Pace.

Pagamento sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e ordinanze comunali

Il pagamento deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla contestazione e alla notifica. L'interessato può inoltrare scritti difensivi e richieste di essere sentito dal Dirigente competente per materia entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento. Sul verbale di contestazione, comunque, è sempre riportata l'indicazione dell'Autorità alla quale proporre il ricorso e la tempistica da rispettare.

Pagamento della sanzione *

* a breve verrà attivato il servizio PagoPA che consentirà di effettuare il pagamento online.

Il pagamento di sanzioni amministrative può essere effettuato nei seguenti modi:

Per violazioni al Codice della Strada

  • a mezzo del servizio postale, in tutti gli sportelli del territorio nazionale, sul Conto Corrente Postale intestato al Comando VV.UU., n. 13155072 - Codice IBAN IT 45 I 07601 17200 000013155072

  • presso l'Ufficio Verbali della Polizia Locale - Via Vittorio Veneto 11, primo piano, corridoio a destra (solo contante: non sono accettati bancomat, carta di credito e Bancoposta)

Per violazioni ai Regolamenti e Ordinanze comunali

  • a mezzo del servizio postale, in tutti gli sportelli del territorio nazionale, sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria del Comune di Ozieri, n. 12520078 - Codice IBAN: IT 48 L 07601 17200 000012520078

  • presso l'Ufficio Verbali della Polizia Locale - Via Vittorio Veneto 11, primo piano, corridoio a destra (solo contante: non sono accettati bancomat, carta di credito e Bancoposta).

Termini e modalità di ricorso

Ricorsi per violazioni al Codice della Strada

Procedura

Il primo rimedio che il codice della strada mette a disposizione di coloro che si ritengano colpiti ingiustamente da un verbale, è il risorso al Prefetto.

Il ricorso non è soggetto ad alcun onere specifico, va presentato in carta semplice, e non bisogna pagare preventivamente la somma comminata a titolo di sanzione (in questo caso infatti il ricorso non è più ammissibile).

Termine di presentazione

Il ricorso deve essere presentato entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione del verbale al Prefetto competente (luogo dove è stata commessa la violazione).

Soggetto legittimato a presentare ricorso

Ai sensi degli artt. 203 e 196 del Codice della Strada il ricorso è ammissibile solo quando è presentato da soggetto destinatario della notifica dell'atto in qualità di trasgressore o obbligato in solido in qualità di proprietario del veicolo. È ammesso ricorso presentato da procuratore legale solo in presenza di relativo mandato.

Modalità

Sono ammesse tre diverse modalità di presentazione:

  • direttamente all'ufficio o comando al quale appartiene l'organo accertatore;
  • tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo comando o ufficio;
  • tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Prefetto competente.

Il Prefetto esamina il ricorso, la documentazione allegata e sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, adotterà la decisione relativa.

Nota Bene

È importante rilevare che, in caso di rigetto del ricorso, l'ordinanza motivata di conferma del verbale adottata dal Prefetto, dovrà necessariamente prevedere l'ingiunzione a pagare una somma non inferiore al doppio della cifra originaria, oltre alle spese. In caso di accoglimento verrà disposta ordinanza di archiviazione (annullamento) che estingue sia le sanzioni pecuniarie indicate sul verbale, sia le eventuali sanzioni accessorie.

La richiesta di audizione proposta dall'interessato sospende i temini di adozione del provvedimento (con decorrenza dalla data di notifica dell'invito a presentarsi e fino alla data fissata per l'audizione).

Opposizione al Giudice di Pace avverso l'Ordinanza Ingiuntiva del Prefetto

Procedura:

Il cittadino che non concordasse con la decisione del Prefetto e si ritenesse leso dalla stessa, può presentare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ulteriore ricorso (opposizione) davanti al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

Il ricorrente poò stare in giudizio personalmente, senza essere rappresentato da un legale.

La proposizione di opposizione va presentata in carta semplice ed è soggetta al pagamento del contributo unificato stabilito per legge. Non bisogna pagare preventivamente la somma comminata a titolo di sanzione.

La sentenza emessa dal Giudice di Pace sull'opposizione è appellabile al Tribunale di Sassari.

Termine di presentazione

La proposizione dell'opposizione deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza (sessanta giorni nel caso in cui l'interessato risieda all'estero).

Costi del ricorso

Al Prefetto: la presentazione del ricorso è gratuita, ma in caso di rigetto l'importo della sanzione verrà raddoppiato.

Al Giudice di Pace: la presentazione del ricorso prevede un costo di:

  • € 43 per sanzioni fino a € 1.100
  • € 98 per sanzioni fino a € 5.200
  • € 237 per sanzioni fino a € 20.000
  • € 237 per sanzioni di valore indeterminabile
  • + marca da bollo di € 27 per sanzioni superiori a € 1.033.

Documentazione richiesta

Scritti difensivi e documenti sono presentati in carta semplice.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Contatti

Ufficio Polizia Locale

Via Vittorio Veneto 11, Ozieri, Sassari, Sardegna, 07014, Italia

Telefono: 079781224
Email: agentepl.manchia@comune.ozieri.ss.it
Email: agentepl.sanguinetti@comune.ozieri.ss.it
Email: paola.masia.mail@gmail.com
Email: ufficioverbali@comune.ozieri.ss.it
Email: agentepl.saba@comune.ozieri.ss.it
Email: agentepl.cocco@comune.ozieri.ss.it
Email: vicecomandante.vvuu@comune.ozieri.ss.it
Email: comando.vvuu@comune.ozieri.ss.it
Telefono: 079781239
PEC: comandovvuu@pec.comune.ozieri.ss.it
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Pagina aggiornata il 10/06/2024